Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio».